Nel Decreto non compare l’obbligo per il richiedente di identificare “chiaramente” i dati o documenti che si vogliono ottenere. Nel caso di domanda formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l’oggetto della richiesta (c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte dell’amministrazione (c.d. richiesta esplorativa), l’amministrazione deve assistere il richiedente al fine di giungere a una adeguata definizione dell’oggetto della domanda.